penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione 1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilita' penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorita' giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneita' o licenza, e' il solo componente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorita' che non sia lo Stato di bandiera.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art97 · fonte su Normattiva