1. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, comunicatagli, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art10 · fonte su Normattiva