1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto, solo un anno dopo 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art9 · fonte su Normattiva