1. Le procedure previste dalla presente Convenzione dovranno avere per oggetto delle consultazioni su:

  • a)le risposte dei Governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro ed i commenti dei Governi sui progetti dei testi che devono essere discussi dalla Conferenza;
  • b)le proposte da presentare all'autorita' o alle autorita' competenti in relazione con la presentazione che deve loro essere fatta delle Convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19
  • c)il riesame, ad intervalli appropriati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni alle quali non e' stato ancora dato effetto, per prevedere le misure che potrebbero essere adottate al fine di promuovere l'attuazione e la ratifica, a seconda del caso;
  • d)le questioni che possono derivare dai rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del Lavoro in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;
  • e)le proposte relative alla denuncia di convenzioni ratificate. 2. Al fine di assicurare un adeguato esame delle questioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, delle consultazioni avranno luogo ad intervalli appropriati, fissati di comune accordo, ma almeno una volta all'anno.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art5 · fonte su Normattiva