1. Le procedure previste dalla presente Convenzione dovranno avere per oggetto delle consultazioni su:
- a)le risposte dei Governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro ed i commenti dei Governi sui progetti dei testi che devono essere discussi dalla Conferenza;
- b)le proposte da presentare all'autorita' o alle autorita' competenti in relazione con la presentazione che deve loro essere fatta delle Convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19
- c)il riesame, ad intervalli appropriati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni alle quali non e' stato ancora dato effetto, per prevedere le misure che potrebbero essere adottate al fine di promuovere l'attuazione e la ratifica, a seconda del caso;
- d)le questioni che possono derivare dai rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del Lavoro in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;
- e)le proposte relative alla denuncia di convenzioni ratificate. 2. Al fine di assicurare un adeguato esame delle questioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, delle consultazioni avranno luogo ad intervalli appropriati, fissati di comune accordo, ma almeno una volta all'anno.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
