1. L'autorita' competente si assumera' la responsabilita' del supporto amministrativo delle procedure previste dalla presente Convenzione. 2. Verranno presi adeguati accordi tra l'autorita' competente e le organizzazioni rappresentative, ove esistano, per il finanziamento di ogni formazione necessaria alle persone che partecipino a tali procedure.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
