1. L'autorita' competente si assumera' la responsabilita' del supporto amministrativo delle procedure previste dalla presente Convenzione. 2. Verranno presi adeguati accordi tra l'autorita' competente e le organizzazioni rappresentative, ove esistano, per il finanziamento di ogni formazione necessaria alle persone che partecipino a tali procedure.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art4 · fonte su Normattiva