1. Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad adottare procedure che assicurino consultazioni efficaci tra i rappresentanti del Governo, datori di lavoro e lavoratori sulle questioni relative alle attivita' dell'Organizzazione internazionale del Lavoro enunciate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 che segue. 2. La natura e la forma delle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo saranno determinate in ogni Paese, conformemente alla pratica nazionale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, ove esistano e se tali procedure non sono ancora state fissate.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art2 · fonte su Normattiva