1. Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad adottare procedure che assicurino consultazioni efficaci tra i rappresentanti del Governo, datori di lavoro e lavoratori sulle questioni relative alle attivita' dell'Organizzazione internazionale del Lavoro enunciate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 che segue. 2. La natura e la forma delle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo saranno determinate in ogni Paese, conformemente alla pratica nazionale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, ove esistano e se tali procedure non sono ancora state fissate.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
