[1]Obblighi dei Gestori dell'infrastruttura

[2]I Gestori dell'infrastruttura ferroviaria italiano e svizzero concordano in apposite convenzioni le attivita' necessarie alla realizzazione del collegamento, l'applicazione delle condizioni di esercizio e la prestazione di servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia e trasmettono per conoscenza i relativi accordi ai rispettivi Governi. In queste convenzioni sono altresi' definite le attivita' relative all'esercizio ferroviario (gestione e pianificazione), alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria, alla fornitura di energia elettrica ed ai certificati di sicurezza, tutte finalizzate a consentire una gestione efficace ed in qualita' della linea, sviluppando ogni sinergia possibile tra i Gestori dell'infrastruttura stessi anche per quanto riguarda le attivita' di progettazione delle opere e degli impianti in ottica di interoperabilita'. Per le opere impiantistiche transfrontaliere, i Gestori dell'infrastruttura riferiranno al Gruppo di Lavoro Misto la quantificazione economica delle soluzioni tecniche condivise, al fine di consentire la definizione della ripartizione degli oneri di realizzazione. I Gestori dell'infrastruttura ferroviaria italiano e svizzero informano periodicamente il Gruppo di Lavoro Misto di cui all'articolo 3 circa lo stato di avanzamento dei lavori per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-04-30;69~accordo-art4 · fonte su Normattiva