[1]Finanziamento dell'opera

[2]Con riserva dell'approvazione da parte delle competenti autorita' nazionali, gli interventi considerati nel presente Accordo saranno finanziati secondo il principio della territorialita', a valere sulle competenze finanziarie relative alle infrastrutture, ovvero nell'ambito di altri strumenti di programmazione infrastrutturale nei quali possono essere ricompresi. I due Governi informano il Comitato Direttivo di cui all'articolo 3 circa eventuali problematiche sul finanziamento dell'opera o sulle sue fasi.

Testo vigente dal 18 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-04-30;69~accordo-art5 · fonte su Normattiva