[1]Finanziamento dell'opera
[2]Con riserva dell'approvazione da parte delle competenti autorita' nazionali, gli interventi considerati nel presente Accordo saranno finanziati secondo il principio della territorialita', a valere sulle competenze finanziarie relative alle infrastrutture, ovvero nell'ambito di altri strumenti di programmazione infrastrutturale nei quali possono essere ricompresi. I due Governi informano il Comitato Direttivo di cui all'articolo 3 circa eventuali problematiche sul finanziamento dell'opera o sulle sue fasi.
Testo vigente dal 18 maggio 2010
