Per coprire le spese particolari risultanti dall'attivita' prevista nell'articolo 54, par. 1, lettera da d) a f) della Convenzione, viene percepito un compenso. L'ammontare di questo compenso e' fissato dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~allegato-i-art5 · fonte su Normattiva