Art. 5 (Allegato I)
Per coprire le spese particolari risultanti dall'attivita' prevista nell'articolo 54, par. 1, lettera da d) a f) della Convenzione, viene percepito un compenso. L'ammontare di questo compenso e' fissato dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
