Art. 10 (Allegato II)
I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese. I verbali sono distribuiti ai membri il piu' presto possibile. Se la loro approvazione non puo' aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
