Art. 28 (Convenzione) — Lingue dell'ufficio e del consiglio
(1) L'ufficio dell'Unione usa, nello svolgimento dei suoi compiti, le lingue francese, tedesca e inglese. (2) Le riunioni del consiglio come anche le conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue. (3) Alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, il consiglio puo' decidere, se necessario, l'impiego di altre lingue.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
