Art. 11 (Allegato II)
Per facilitare i lavori, la Commissione puo' costituire sottocommissioni; essa puo' anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione. Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessita' lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
