Per facilitare i lavori, la Commissione puo' costituire sottocommissioni; essa puo' anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione. Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessita' lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~allegato-ii-art11 · fonte su Normattiva