[1]relative ai trasporti combinati par. 1. - Nella lista di cui all'articolo 1, oltre alle ferrovie, possono essere iscritte le linee regolari di servizi automobilistici o di navigazione che completino percorsi ferroviari e sulle quali siano effettuati i trasporti internazionali, sotto riserva che quando esse colleghino almeno due Stati contraenti possono essere iscritte nella lista soltanto con il consenso comune di tali Stati.

[2]par. 2. - Le imprese esercenti tali linee hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti stabiliti per le ferrovie dalla presente Convenzione, salvo le deroghe rese necessarie dalle diverse modalita' del trasporto. Tuttavia, non e' permesso derogare alle regole sulla responsabilita' stabilite dalla presente Convenzione.

[3]par. 3. - Lo Stato che desidera fare iscrivere nella lista una delle linee designate nel paragrafo 1 deve provvedere affinche' le deroghe previste nel paragrafo 2 siano pubblicate con le stesse forme delle tariffe.

[4]par. 4. - Per i trasporti internazionali eseguiti in parte da ferrovie ed in parte da servizi di trasporto diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, le ferrovie possono concordare con le imprese di trasporto interessate disposizioni tariffarie con regime giuridico diverso da quello della presente Convenzione, per tener conto delle peculiarita' di ciascun modo di trasporto. In tale caso, le ferrovie possono prescrivere l'uso di un documento di trasporto diverso da quello contemplato dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art2 · fonte su Normattiva