[1]CONVENZIONE INTERNAZIONALE per

[2]IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA (CIV) del 7 febbraio 1970

[3]I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI, avendo riconosciuto la necessita' di sottoporre a revisione la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia, firmata a Berna il 25 febbraio 1961, hanno deciso, in conformita' dell'articolo 68 della Convenzione stessa, di concludere una nuova Convenzione a tale scopo ed hanno concordato i seguenti articoli:

[4]Articolo 1 Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione par. 1. La presente Convenzione si applica, salvo le eccezioni previste nei paragrafi seguenti, a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista compilata a norma dell'articolo 55.

[5]par. 2. - I trasporti la cui stazione (1) di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggetti alla presente Convenzione:

  • a)quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza;
  • b)anche quando le linee percorse in transito non sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza, se gli Stati o le ferrovie interessati abbiano concluso accordi in virtu' dei quali questi trasporti non sono considerati come internazionali.

[6]par. 3. - I trasporti fra stazioni di due Stati limitrofi e tra stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da ferrovie di uno di questi tre Stati e se le leggi e i regolamenti di uno di tali Stati non vi si oppongano, sono soggetti al diritto dello Stato cui appartengono le ferrovie esercenti le linee sulle quali si effettua il trasporto.

[7]par. 4. - Le tariffe internazionali stabiliscono le relazioni per le quali vengono rilasciati documenti di trasporto internazionali.

[8](1) Per "Stazione" s'intendono anche i porti dei servizi di navigazione e ogni impianto dei servizi automobilistici aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasposto.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art1 · fonte su Normattiva