Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione. Quando una impresa esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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