[1]delle sentenze. Cauzioni

[2]§ 1. - Allorche' le sentenze pronunziate in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente, in base alle disposizioni della presente Convenzione, sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalita' prescritte nello Stato interessato. Non e' ammessa la revisione di merito della questione. Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese. Le transazioni concluse fra le parti davanti al giudice competente, allo scopo di porre fine ad una lite, e per le quali viene giudiziariamente redatto un verbale, hanno valore di sentenza. § 2. - Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art20 · fonte su Normattiva