Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato sul territorio del quale si e' verificato l'incidente del viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art15 · fonte su Normattiva