[1]' monetaria.
[2]Corso di conversione o di accettazione delle valute estere par. 1. - Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione o nei suoi allegati sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900.
[3]par. 2. - La ferrovia deve pubblicare i cambi in base ai quali essa effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie estere, che sono pagate, in moneta nazionale (corsi di conversione).
[4]par. 3. - Analogamente, una ferrovia che accetta in pagamento delle valute estere deve pubblicare a quali corsi essa le accetta (corsi di accettazione).
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
