' di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute par. 1. L'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' il Diritto speciale di prelievo cosi' definito dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni. par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato nel modo determinato da detto Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette di applicare il par. 1 od il par. 2, l'unita' di conto previsto dalle Regole uniformi e' considerata uguale a tre franchi oro. Il franco-oro e' pari a 10/31 di un grammo d'oro al titolo di 0,900. La conversione del franco-oro deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che un mutamento si produca nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 od i risultati della conversione conformemente al par. 3. L'Ufficio centrale notifica dette informazioni agli Stati. par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali:

  • a)essa effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie estere, pagabili in moneta nazionale (corso di conversione);
  • b)essa accetta in pagamento monete estere (corso di accettazione).

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art6 · fonte su Normattiva