[1]delle sentenze. Sequestri e cauzioni par. 1. - Allorche' le sentenze pronunciate, in base alle disposizioni della presente Convenzione, in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalita' prescritte nello Stato interessato. Non e' ammessa la revisione di merito della questione. Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese.

[2]par. 2. - I crediti derivanti da un trasporto internazionale a favore di una ferrovia verso un'altra ferrovia che non dipende dallo stesso Stato non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato al quale appartiene la ferrovia titolare dei crediti sequestrati.

[3]par. 3.- Il materiale rotabile della ferrovia e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il trasporto e' di proprieta' della ferrovia, quali casse mobili (containers), attrezzi di carico, copertoni, ecc., non possono essere sequestrati sul territorio di uno Stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato cui la ferrovia appartiene. I carri privati e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il trasporto, ivi contenuti ed appartenenti al proprietario del carro, non possono formare oggetto di un sequestro, su un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria di quest'ultimo Stato.

[4]par. 4. - Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto internazionale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art52 · fonte su Normattiva