[1]' in caso di incidenti nucleari

[2]La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' della presente Convenzione, quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtu' delle prescrizioni speciali in vigore in uno Stato contraente regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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