TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Viste le disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali; Rammentando che ai termini dell'articolo 3 di detta Convenzione, "nessuno puo' essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti"; Constatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell'articolo 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione; Convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di liberta' potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. E' istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: "il Comitato"). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi il trattamento delle persone private di liberta' allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7~convenzione-art1 · fonte su Normattiva