TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Viste le disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali; Rammentando che ai termini dell'articolo 3 di detta Convenzione, "nessuno puo' essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti"; Constatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell'articolo 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione; Convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di liberta' potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. E' istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: "il Comitato"). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi il trattamento delle persone private di liberta' allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
