Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987
Art. 12 (Convenzione)
anno, il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei principi di riservatezza di cui all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attivita'. Tale rapporto e' trasmesso all'Assemblea Consultiva e reso pubblico.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
