Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987
Art. 15 (Convenzione)
Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo della Autorita' competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo Governo, nonche' quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
