Art. 14 (Convenzione)
1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a termini dell'articolo 8 paragrafo 1. 2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilita' del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l'esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d'indipendenza, d'imparzialita' e di disponibilita' di quelli dei membri del Comitato. 3. Una Parte puo', in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non puo' essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende alla sua giurisdizione.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
