Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987
Art. 16 (Convenzione)
Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunita' previsti nell'annesso alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
