1. Ciascuno Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di ricevere le domande di assistenza in materia amministrativa provenienti da autorita' di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno facolta' di designare piu' autorita' centrali. 2. Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di designare altre autorita' che hanno le stesse funzioni dell'autorita' centrale; esso ne determinera' la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorita' richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorita' centrale. 3. Ciascuno Stato contraente ha la facolta', inoltre, di designare un'autorita' mittente incaricata di centralizzare le domande di assistenza provenienti dalle proprie autorita' e di trasmetterle all'autorita' centrale straniera competente. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' autorita' mittenti. 4. Le autorita' summenzionate debbono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali. 5. Ciascuno Stato contraente comunichera', mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorita' designate in conformita' alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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