1. Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all'art. 2. Oltre a visite periodiche, il Comitato puo' organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze. 2. I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l'assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
