1. Il Comitato si riunisce a porte chiuse Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei suoi membri Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2. 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Segretario del Comitato e' assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7~convenzione-art6 · fonte su Normattiva