21. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato e' abilitato a visitare in qualsiasi momento, i luoghi di cui all'articolo 2. 2. Una Parte deve formire al Comitato le seguenti agevolazioni per l'adempimento del suo incarico: a. accesso al proprio territorio e facolta' di circolarvi senza limitazioni di sorta; b. tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di liberta'; c. la possibilita' di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di liberta', compreso il diritto di circolare senza intralci all'interno di detti luoghi; d. ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che e' necessaria al Comitato per l'adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale. 3. Il Comitato puo' intrattenersi senza testimoni con le persone private di liberta'. 4. Il Comitato puo' entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili. 5. Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorita' competenti della Parte interessata.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7~convenzione-art8 · fonte su Normattiva