[1]1. Qualsiasi parte contraente puo' denunciare la presente convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

[2]2. Gli effetti della denuncia decorrono trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, della relativa notifica.

[3]In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

[4]Fatto a Bruxelles, decimo giorno di marzo nell'anno duemilanove in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. L'originale e' depositato presso gli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art10 · fonte su Normattiva