[1]Fissazione dei prezzi

[2]1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio e sovvenzionato dei prezzi.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;7~accordo-art12 · fonte su Normattiva