[1]Il comitato misto
[2]1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti (in prosieguo "il comitato misto"), responsabile dell'amministrazione e corretta attuazione del presente accordo. A tal fine il comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente accordo. 2. Le decisioni del comitato misto sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le parti. Le parti danno attuazione a tali decisioni conformemente alla propria normativa. 3. Il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno. 4. Il comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze. Ciascuna parte puo' chiedere la convocazione di una riunione. 5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. La riunione del comitato deve avere luogo il piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti. 6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non e' stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima parte puo' chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non puo' risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta puo' adottare opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. 8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. 9. Conformemente all'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti. 10. Il comitato misto promuove la cooperazione mediante:
- a)la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, nel settore ambientale, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori;
- b)il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei di cui al presente accordo;
- c)l'esame periodico degli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime;
- d)la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso;
- e)la definizione consensuale di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo;
- f)la valutazione e la messa a punto di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e
- g)il rafforzamento della cooperazione nei pertinenti fori internazionali.
Testo vigente dal 16 febbraio 2012
