Le due Amministrazioni resteranno proprietarie ciascuna delle apparecchiature e delle installazioni messe in opera nel proprio paese ed assumeranno a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per i criteri di manutenzione delle opere realizzate, le parti concordano di riferirsi alle raccomandazioni del CCITT e del CCIR.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
