Con effetto del 1 aprile 1973 e fino a quando la tassa terminale di Malta sara' portata al livello adottato da altri Paesi, le disposizioni specificate nel precedente articolo 18 per il servizio telegrafico rimarranno in vigore. Appena la tassa terminale sara' aumentata, verranno applicate le normali tasse di transito e terminali. Le modifiche necessarie verranno introdotte di comune accordo tra le Amministrazioni maltese ed italiana.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70~accordo-art19 · fonte su Normattiva