Art. III ACCETTAZIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIPO 1. Se l'autorita' esportatrice, applicando il proprio sistema di certificazione, certifica all'autorita' importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o un mutamento o modifica al progetto di tipo di un prodotto aeronautico gia' approvato dalla autorita' importatrice, si conforma ai criteri di navigabilita' e ambientali stabiliti dall'autorita' importatrice, l'autorita' importatrice, nel stabilire la conformita' con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, attribuira' la stessa validita' alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni svolte dalla Autorita' esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa. 2. L'autorita' importatrice stabilita' i criteri di navigabilita' e ambientali per l'approvazione del progetto di tipo di qualunque prodotto aeronautico in termini di leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione dell'autorita' esportatrice, assieme ad ogni ulteriore requisito tecnico che ritenga necessario. Se, d'avviso dell'autorita' importatrice, tale disposizione sia considerata impraticabile, l'autorita' esportatrice certifichera' all'autorita' importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o una modifica al progetto di tipo di un prodotto aeronautico precedentemente approvato dall'Autorita' importatrice e' conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle norme dell'autorita' importatrice, notificate da detta autorita' come applicabili ad un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale. 3. L'autorita' esportatrice assistera' l'autorita' importatrice ad esaminare il prodotto aeronautico da importare e a venire a conoscenza delle leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicato dall'autorita' esportatrice. 4. Nonostante il paragrafo 2, l'autorita' importatrice puo' stabilire ulteriori requisiti tecnici per garantire che il prodotto aeronautico soddisfi i criteri di navigabilita' e ambientali equivalenti a quelle che sarebbero richiesti per un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale. 5. Non appena possibile dopo aver esaminato un progetto di prodotto aeronautico, l'autorita' importatrice notifichera' alla autorita' esportatrice i propri requisiti per quanto riguarda i criteri di navigabilita' e ambientali, ai fini dell'approvazione del progetto di tipo. 6. Su richiesta dell'autorita' esportatrice, l'autorita' importatrice informera' rapidamente l'autorita' esportatrice dei suoi attuali requisiti operativi correlati alla progettazione. 7. Se l'autorita' esportatrice certifica all'autorita' importatrice ai sensi di un reciproco accordo, che la progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi alle operazioni o alla manutenzione di detto prodotto aeronautico sono conformi con i requisiti operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorita' importatrice, l'autorita' importatrice nel stabilire la conformita' con i propri requisiti operativi, attribuira' la stessa validita' alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dalla autorita' esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;70~accordo-artiii · fonte su Normattiva