Art. IV ACCETTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' PRODOTTO AERONAUTICO Se l'autorita' esportatrice certifica all'autorita' importatrice che un prodotto aeronautico, per il quale e' stata rilasciata, o e' in fase di rilascio da parte dell'autorita' importatrice l'approvazione del progetto di tipo, e' conforme per quanto riguarda la sua costruzione alla descrizione del progetto di tipo notificata dall'autorita' importatrice ed e' in condizioni adatte per un funzionamento sicuro, l'autorita' importatrice attribuira' la stessa validita' alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni effettuate da o per conto dell'Autorita' esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa alla data della certificazione da parte dell'autorita' esportatrice.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
