Art. IX ATTUAZIONE 1. Le autorita' di navigabilita' elaboreranno un programma per le procedure di attuazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
Art. IX ATTUAZIONE 1. Le autorita' di navigabilita' elaboreranno un programma per le procedure di attuazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1996-02-08;70~accordo-artix · fonte su Normattiva