1. Il Comitato elabora programmi di investimento e di lavori vertenti su piu' anni a domanda della Commissione. Essi sono sottoposti all'approvazione di quest'ultima. 2. In particolare in vista di sottoporli all'approvazione della Commissione che delibera in conformita' alla Convenzione, il Comitato: (a) prepara il programma dei compiti previsto ai commi (a), (e), (f) e (j) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione; (b) elabora gli obiettivi comuni a lungo termine previsti al comma (b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione; (c) studia i programmi di ricerca e di sviluppo previsti al comma (g) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione; (d) elabora i piani comuni a medio termine previsti al (c) del par. 1 dell'art. 2 della Convenzione, nonche' le politiche comuni in materia di sistema a terra e a bordo e di formazione del personale di cui al (d) del par. 1 di detto articolo; (e) adotta gli accordi previsti all'articolo 2 della Convenzione; (f) procede agli studi previsti ai commi (h) ed (i) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione. 3. Il Comitato prende, entro i limiti della delega eventualmente fatta dalla Commissione in attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione, la decisione di iniziare negoziati in vista della conclusione di accordi previsti all'articolo 2 della Convenzione ed approva, se del caso, gli accordi negoziati.
Testo vigente dal 13 aprile 2008
