Art. X CESSAZIONE Ciascuna Parte contraente puo' in ogni tempo notificare l'altra Parte contraente della sua decisione di porre fino al presente Accordo, mediante l'invio di una nota diplomatica. L'Accordo avra' fine dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica di cessazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. Tuttavia ciascuno Stato contraente continuera' ad adempiere i suoi obblighi enunciati all'Articolo VI del presente accordo, per tutto il tempo in cui ogni aereo importato in base al presente accordo sia immatricolato nei registri dello Stato importatore.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;70~accordo-artx · fonte su Normattiva