[1]Art. XI ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo sara' approvato secondo la legislazione nazionale di ciascuno dei due Stati ed entrera' in vigore all'ultima data dello scambio di note che dichiara che gli adempimenti legislativi sono stati espletati. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare a Varsavia, il 24 Marzo 1994, in lingua inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica d'Italia Repubblica di Polonia

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;70~accordo-artxi · fonte su Normattiva