1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Testo vigente dal 7 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70~accordo-art18 · fonte su Normattiva