[1]nazionale e clausola della nazione piu' favorita
[2]1. Nessuna delle Parti Contraenti riservera' agli investimenti e ai relativi utili nel proprio territorio, posseduti o controllati da investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato agli investimenti e ai relativi utili dei propri investitori o agli investimenti e ai relativi utili di investitori di Stati terzi. 2. Nessuna delle Parti Contraenti riservera' agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la loro attivita' relativa ad investimenti nel suo territorio, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi. 3. Tale trattamento non si riferisce ai privilegi che ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori di Paesi terzi per effetto della propria adesione o associazione ad un'unione doganale o economica esistente o futura, ad un mercato comune, ad un'area di libero scambio, o ad ogni altra forma di organizzazione economica regionale, nonche' ad accordi in materia di scambi transfrontalieri. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali.
Testo vigente dal 11 aprile 2008
