[1]e protezione degli investimenti

[2]1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel suo territorio gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti in conformita' con la propria legislazione. In ogni caso, essa accordera' un trattamento giusto ed equo a tali investimenti, in conformita' con i principi del diritto internazionale. 2. Nessuna Parte Contraente pregiudichera' in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso o il godimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore. 3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nelle leggi, nei regolamenti, negli atti o nelle misure di politica economica, che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sara' pertanto protetto.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art2 · fonte su Normattiva