[1]per danni o perdite
[2]1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini nel territorio di quest'ultima verra' accordato dalla stessa un trattamento, riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altre composizioni, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente agli investitori nazionali. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili. 2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, agli investitori di una Parte Contraente che, in una delle situazioni cui si fa riferimento in tale articolo, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente conseguenti: (a) alla requisizione dei loro beni da parte di sue forze o autorita'; (b) alla distruzione dei loro beni da parte di sue forze o autorita', non causata in azioni di combattimento o non indotta dalla necessita' della situazione sara' accordata la restituzione o adeguato risarcimento. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.
Testo vigente dal 11 aprile 2008
