[1]di capitali, profitti ed utili
[2]Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei versamenti relativi ad un investimento in particolare, ma non esclusivamente:
- a)capitali e quote aggiuntive di capitale per il mantenimento o l'incremento dell'investimento;
- b)utili;
- c)fondi destinati al rimborso di prestiti;
- d)i proventi derivanti dalla liquidazione o dalla vendita di tutto o parte dell'investimento;
- e)il risarcimento disciplinato agli articoli 4, 5,6 e 7;
- f)remunerazioni ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o impiegati stranieri per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. A meno che diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta conformemente ai vigenti regolamenti in materia di cambi.
Testo vigente dal 11 aprile 2008
