[1]di capitali, profitti ed utili

[2]Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei versamenti relativi ad un investimento in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitale per il mantenimento o l'incremento dell'investimento;
  • b)utili;
  • c)fondi destinati al rimborso di prestiti;
  • d)i proventi derivanti dalla liquidazione o dalla vendita di tutto o parte dell'investimento;
  • e)il risarcimento disciplinato agli articoli 4, 5,6 e 7;
  • f)remunerazioni ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o impiegati stranieri per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. A meno che diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta conformemente ai vigenti regolamenti in materia di cambi.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art6 · fonte su Normattiva