Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Governo di ogni Stato avente aderito o essendo stato invitato ad aderire alla Convenzione: a ogni firma del presente Protocollo; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con i suoi articoli 5 e 6; d ogni notifica ricevuta in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 e la data alla quale la denuncia ha effetto. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 2 febbraio 1993, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo. (SEGUONO FIRME)

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;703~protocollo-art9 · fonte su Normattiva