[1]Articolo XVI
[2]I professori ed altri membri del personale insegnante, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di insegnarvi, per un periodo non superiore a due anni, in una universita', un collegio, una scuola o in qualunque altro luogo di insegnamento situato in quest'ultimo Stato, sono esonerati nello Stato stesso dall'imposta relativa alle remunerazioni che essi ricevono dal primo Stato o da una persona che ivi abbia il domicilio fiscale, in relazione al loro insegnamento per il detto periodo.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
