[1]Articolo XVII
[2]Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo esclusivamente di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale o tecnica, non sono sottoposti ad alcuna tassazione in quest'ultimo Stato sui sussidi che ricevono dall'estero per il loro mantenimento e per i loro studi.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
