[1]Articolo XVII

[2]Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo esclusivamente di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale o tecnica, non sono sottoposti ad alcuna tassazione in quest'ultimo Stato sui sussidi che ricevono dall'estero per il loro mantenimento e per i loro studi.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxvii · fonte su Normattiva