[1]Articolo XVIII

[2]Con riguardo all'imposta sul patrimonio prevista all'art. I, Par. 1, lett. A, 7), ed eventualmente a tutte le altre imposte analoghe alle quali la presente Convenzione sara' applicabile conformemente all'articolo I, Par. 2:

  • 1)i beni immobili menzionati all'articolo III, sono tassabili soltanto nello Stato in cui questi beni sono situati;
  • 2)gli altri beni investiti in una organizzazione stabile o in una delle imprese considerate all'articolo VI sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la detta stabile organizzazione o, dandosi il caso, in quello in cui sono tassabili i benefici di una tale impresa;
  • 3)i beni mobili, che, per loro natura, non producono generalmente reddito, sono tassabili soltanto nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale; tuttavia il mobilio e' tassabile soltanto nello Stato in cui si trova l'abitazione al cui arredamento esso serve;
  • 4)le azioni, le azioni di godimento, i buoni di godimento ed ogni altra quota sociale analoga, nonche' le obbligazioni pubbliche e private ed ogni altra forma di credito sono tassabili nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale. Tuttavia i crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca sono tassabili nello Stato in cui i beni immobili sono situati;
  • 5)i cespiti patrimoniali non considerati ai numeri da 1 a 4 sopra indicati sono tassabili soltanto nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxviii · fonte su Normattiva